PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel rispetto di quanto stabilito dai commi primo e sesto dell'articolo 33 della Costituzione e nell'ambito dell'autonomia e delle prerogative ad esse riconosciute dalla normativa vigente, le università, con propri regolamenti, definiscono le modalità per individuare e attuare iniziative idonee ad evitare, quando esistano validi testi alternativi, l'adozione, nei corsi di studio da esse istituiti, di libri di testo opera dei docenti cui è attribuita la responsabilità dello svolgimento del corso di studio e dell'esame cui i libri stessi si riferiscono.